Non è nulla la notifica dell’ufficiale giudiziario eseguita extra distretto

Pubblicato il 05 luglio 2018

E’ irregolare ma non nulla la notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario senza rispettare i criteri del riparto territoriale.

 In discussione vi sono gli articoli 106 e 107 del Dpr 1229/1959 sull’ordinamento degli ufficiali giudiziari e dei loro aiutanti.

 Con sentenza n. 17533 del 4 luglio 2018, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno composto un contrasto presente in giurisprudenza circa gli effetti della notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario al di fuori dell’ambito territoriale al quale è assegnato: per la Corte di cassazione la questione dà luogo a nullità relativa della notificazione, sanabile con la costituzione in giudizio del destinatario; per la giustizia amministrativa, ritenendo che gli articoli citati non regolano la competenza territoriale degli ufficiali giudiziari ma la ripartizione dalle relative attribuzioni,  non si tratta di nullità che tocca il processo bensì di irregolarità.

E’ una mera irregolarità che non incide sulla validità della notificazione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ritiene di dover dare applicazione ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo.

Viene quindi  rilevato che appare fuori luogo appellarsi alla competenza funzionale o territoriale degli ufficiali giudiziari nel momento in cui la normativa non lo fa.

E’ quindi logico accogliere la soluzione per la quale la violazione delle norme ex articoli 106 e 107 del Dpr 1229/1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante, eventualmente sanzionabile a titolo disciplinare.  

Tale irregolarità non può inficiare la validità del procedimento notificatorio e quindi non è causa di nullità della notificazione.

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