Non diffidabile l’impiego nello spettacolo senza il certificato di agibilità

Pubblicato il 08 luglio 2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito di richiesta di parere da parte di una Direzione del Lavoro, con nota prot. 10767 del 3 luglio 2015, ha specificato che la diffida ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, non è applicabile alla fattispecie illecita di cui all’art. 6, DLCPS n. 708/1947, relativa all’impiego, nello spettacolo, di lavoratori senza il prescritto certificato di agibilità.

Per il Ministero, poiché la condotta integrante l’illecito consiste nel mancato possesso del certificato, la stessa non può considerarsi sanabile perché l’eventuale regolarizzazione non implica un mero adempimento documentale ma, bensì, l’effettuazione del protocollo preventivo da parte dell’ente previdenziale preordinato al suo rilascio, non attivabile ex post.

Infatti, sottolinea la nota, il rilascio del certificato di agibilità è condizionato al positivo riscontro da parte dell’ente previdenziale della condizione di regolarità contributiva dell’impresa, al fine di assicurare una tutela rafforzata ai lavoratori dello spettacolo ed a contrastare fenomeni di evasione contributiva.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cuneo fiscale 2025: aumenti per pochi

09/01/2025

Cuneo fiscale 2025: cosa cambia

09/01/2025

CCNL Turismo Federturismo - Ipotesi di rinnovo del 21/12/2024

09/01/2025

Turismo Federturismo. Rinnovo

09/01/2025

Progetto “INPS in rete per l’inclusione”

09/01/2025

Redditi illeciti imputabili all'anno in cui se ne acquisisce la disponibilità

09/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy