Non devo l'Irap perché sono agente di commercio che esercita non autonomamente organizzato
Pubblicato il 15 luglio 2011
Dalla Suprema Corte, una pronuncia che conferma il più recente orientamento giurisprudenziale e sconfessa la prassi agenziale di considerare l’attività di agente o rappresentante di commercio, anche in regime di contabilità semplificata, attività di impresa, avendo alla base redditi riferibili ad un’attività commerciale e di qualificare le relative somme percepite come reddito legato all’attività svolta, perciò soggette ad Irap.
La Corte – sentenza numero
15586 del 2011 (conforme alla numero 12108 del 2009) - dichiara che il rappresentante o agente di commercio non deve automaticamente l’Imposta sulle attività produttive: quando esercita l’attività in modo non autonomamente organizzato, non vi è tenuto.