Non è deducibile l’assegno per il mantenimento dei figli
Pubblicato il 23 maggio 2009
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n.
81/14/09 depositata in segreteria lo scorso 10 marzo, conclude che l’assegno di mantenimento che il coniuge separato, in base alle disposizioni dell’autorità giudiziaria dovrà corrispondere all’altro coniuge per il mantenimento dei figli, non è un onere deducibile dal reddito. Inoltre, se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non dovesse prevedere una ripartizione precisa tra quanto assegnato al coniuge e quanto invece destinato ai figli, la quota da imputare al coniuge corrisponderà alla metà di quanto complessivamente erogato nell’assegno di mantenimento.