Non è considerabile tardiva la presentazione dello “scudo fiscale” in sede di contraddittorio
Pubblicato il 20 gennaio 2014
Nulla può restringere le facoltà del contribuente durante la procedura di accertamento sintetico. Ne consegue come la tutela di quest’ultimo deve sempre essere garantita e, in caso di contraddittorio preventivo, questo deve essere pieno. Perciò, come raccomandato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 49/E/2007, ai propri uffici, è sempre necessario che essi procedano ad un preventivo contraddittorio prima di emettere un avviso di accertamento sintetico.
Riportando tale presupposto nella fattispecie in esame, la Ctp di Milano - sentenza n.
345/18/2013 - ribadisce come lo “scudo fiscale” può essere sempre opposto dal contribuente per motivare gli incrementi patrimoniali accertati con il rientro di capitali dall’estero, dato che l’emersione di tali capitali deve comportare tutti gli effetti estintivi della legge rispetto alle decisioni prese dal Fisco.
Non è, dunque, possibile ritenere tardiva l’esibizione dell’utilizzo dello “scudo fiscale” presentato successivamente all’emissione dell’avviso di accertamento. Così, è da condannare l’operato dell’ufficio che ha proceduto all’emissione dell'avviso di accertamento, subito dopo la restituzione del questionario e della relativa documentazione.
A sostegno della tesi dei giudici milanesi anche l’evoluzione normativa apportata dal Dl n.
78/2010, in materia di “
aggiornamento dell’accertamento sintetico”, che ritiene incompatibile ogni restrizione della facoltà del contribuente nella procedura di accertamento sintetico, tanto che è previsto che
“l’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie ai fini dell’accertamento (…)”.