Non c’è esterovestizione con Cda e locali all’estero

Pubblicato il 29 maggio 2019

La Cassazione ha accolto il ricorso formulato da una spa, con sede in Olanda, contro la statuizione di merito con cui le era stato negato il rimborso delle ritenute sui dividendi distribuiti ai soggetti non residenti, in considerazione dell’insussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare di detto istituto.

Era stato ritenuto, in particolare, che la società non avesse sede effettiva all’estero, bensì in Italia, e che fosse stata costituita al solo scopo di godere dei benefici fiscali e non per valide ragioni economiche.

Per la CTR, ossia, si trattava di una società esterovestita avente la propria residenza effettiva in Italia, che non aveva diritto, perciò, al rimborso delle ritenute sui dividendi.

Cassazione su esterovestizione

La Sezione tributaria civile della Cassazione, con sentenza n. 14527 del 28 maggio 2019, ha accolto le doglianze promosse dalla ricorrente, ritenendo fondato, tra gli altri motivi, il vizio di insufficiente motivazione lamentato dalla società proprio con riferimento alla affermata esterovestizione.

In primo luogo, ha ricordato come, ai fini della individuazione della residenza fiscale delle società ed enti soggetti ad Ires, si debba avere riguardo al contenuto dell’articolo 73, comma 3 del DPR n. 917/1986, il quale considera la presenza sul territorio nazionale sia della sede legale, sia della sede dell’amministrazione, quali elementi probanti ai fini dell’attribuzione della qualifica di soggetto residente.

Sede dell'amministrazione come sede effettiva

Rispetto alla nozione di sede dell’amministrazione, poi, gli Ermellini hanno ribadito quanto già enunciato in sede di legittimità, ed ovvero che, trattandosi di nozione contrapposta a quella di sede legale, coincide con la sede effettiva, intesa come il luogo ove hanno il concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee.

Residenza degli amministratori, di per sé, non sintomatica

In detto contesto, la residenza italiana o inglese degli amministratori della società con sede estera non sarebbe, di per sé, sintomatica dell’ubicazione della sede dell’amministrazione effettiva sul territorio italiano o inglese.

L’organo giudicante, infatti, è sempre tenuto a valutare le allegazioni difensive e la documentazione che venga prodotta per dimostrare l’effettiva amministrazione all’estero.

Vale il luogo dei CDA e di disponibilità dei locali di amministrazione

Nel caso esaminato, per contro, la CTR aveva del tutto omesso di esaminare quanto dedotto ed allegato dalla società ricorrente per provare che l’effettiva amministrazione societaria si svolgeva in Olanda, luogo, questo, dove si tenevano i Consigli di amministrazione e le assemblee dei soci e dove la società aveva la materiale disponibilità dei locali necessari ai fini dello svolgimento delle attività di amministrazione e gestione.

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