Il lavoratore non ha diritto al reintegro del posto di lavoro, come stabilito dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in caso di cessazione totale dell’attività aziendale, ma ha diritto alla tutela risarcitoria. Questa la decisione della Corte di Cassazione esposta nella sentenza n. 13297 dello scorso 7 giugno, che riconosce l’autonomia della tutela risarcitoria rispetto a quella ripristinatoria e l’applicabilità al rapporto lavorativo, delle norme del codice civile in materia di impossibilità totale sopravvenuta della prestazione.
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