Non ad ogni incidente stradale deve essere ripetuto l'esame della patente

Pubblicato il 05 marzo 2011 Annullato dalla sentenza n. 392 del 2 marzo 2011 del Tar Toscana l'atto dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione che ha disposto, nei confronti di un'automobilista, la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità.

Decisivo per il Tar il fatto che il provvedimento di revisione era stato preso dall'Ufficio della Motorizzazione in quanto la vettura della ricorrente circolava a velocità non commisurata alle particolari condizioni della strada ma dalla ricostruzione del sinistro riportata nel verbale elevato dai vigili urbani non si faceva menzione della velocità tenuta dalla vettura. In più, gli stessi verbalizzanti affermano di essere intervenuti a sinistro già avvenuto.

Nell'accogliere il ricorso dell'automobilista il Tar rammenta che il provvedimento di revisione della patente deve essere ordinato per accertare la permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per condurre un veicolo e qualora il comportamento del conducente ha fatto dubitare circa il possesso di detti requisiti. Non è necessario procedere alla revisione della patente ogni qualvolta avvenga un incidente.
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