Il Fisco, con la circolare n. 37 del 29 dicembre 2006, rilascia alcune prime indicazioni in materia di inversione contabile nell’edilizia. In particolare, l’Amministrazione finanziaria fa presente che i contratti di noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione e demolizione di fabbricati sono esclusi dalla disciplina del reverse charge ai fini Iva. Ciò perchè dalla lettura del comma 44 della Finanziaria 2007 appare evidente la precisazione secondo cui il settore edile cui si fa riferimento deve essere quello che si identifica nell’attività di costruzione, individuabile nella sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin 2004. Tabella che indica i codici per le attività di “costruzioni” utilizzati dai subappaltatori nei documenti e nelle dichiarazioni presentate dall’Agenzia delle Entrate. Lo scopo del Fisco è quello di circoscrivere, in virtù di criteri oggettivi, le prestazioni realizzate sulla base dei contratti di appalto o d’opera rese da imprese subappaltatrici per le quali deve essere adottato il sistema del reverse charge. Le imprese di noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione e demolizione, invece, costituiscono un contratto atipico (il noleggio non è infatti un contratto previsto dal Codice civile) che non può essere assimilato al contratto di appalto o d’opera che, invece, rientrano nella categoria dei cosiddetti “contratti di risultato”. Per tali ragioni, le imprese sopra citate che svolgono attività nel settore edile, non sono mai interessate al sistema dell’inversione contabile ai fini Iva.
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