Il decreto legge numero n. 1 del 7 gennaio 2022 ha introdotto in maniera immediata l’obbligo vaccinale anti Covid-19 per tutti gli italiani e gli stranieri residenti in Italia che hanno compiuto 50 anni di età e non si sono ancora vaccinati. La disposizione si applica anche a chi compie 50 anni in data successiva all’entrata in vigore del documento, anche se la misura termina il 15 giugno 2022. Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso anche al personale universitario, che viene così equiparato a quello scolastico.
Le disposizioni del nuovo provvedimento sono entrate in vigore dall’8 gennaio 2022.
Chi decide di non ricevere il vaccino, è tenuto a pagare una sanzione: la multa scatterà dal 1° febbraio 2022 e ammonta a 100 euro.
In base al decreto legge recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", c’è tempo per mettersi in regola con l’obbligo vaccinale fino al 31 gennaio 2022.
Pertanto, saranno sanzionate le seguenti tipologie di violazioni:
i soggetti che al 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
i soggetti che dopo il 1° febbraio 2022 non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, nei tempi previsti dal Ministero della Salute;
i soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo (booster) dopo il completamento del ciclo primario, entro il termine di validità del green pass.
Come detto, chi rifiuta il vaccino contro il virus, causa della pandemia, avendone l’obbligo sarà soggetto ad una sanzione pari a 100 euro.
Per coloro che, invece, accedono senza Green pass nei luoghi dove è obbligatorio averlo (servizi, attività e mezzi di trasporto) le multe vanno da 400 a 1.000 euro; la stessa sanzione viene applicata a chi è deputato a controllare il possesso della certificazione verde e non lo fa.
Si ricorda, inoltre, che dal 15 febbraio 2022 per i lavoratori ultracinquantenni che non abbiano il super green pass c’è la sospensione dal lavoro senza stipendio e una multa da 600 a 1500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo (sanzione raddoppiata se la violazione è reiterata).
La sanzione è disposta dal Ministero della Salute tramite l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che redige una lista di soggetti inadempienti sulla base dei dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria e per cui non risultano esenzioni.
L’Agenzia invierà una sorta di “avviso bonario”, con il quale comunicherà ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio, indicando ai destinatari il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa, per inviare all’Azienda sanitaria locale competente per il territorio la certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale o di altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.
Sempre entro lo stesso termine dei 10 giorni, l’interessato deve dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione stessa dell’avvenuta presentazione dei documenti all’ASL, che a sua volta comunicherà all’Agenzia delle Entrate – Riscossione la ricezione della documentazione di differimento o esenzione dall’obbligo vaccinale.
Dunque, per evitare la multa da 100 euro, un over 50 non vaccinato deve avere un certificato del medico di base o del medico vaccinale che certifichi un rischio oggettivo per la vaccinazione del paziente. L’attestazione deve essere, poi, comunicata all’ASL e al Fisco.
Se la ASL non conferma le attestazioni sulle esimenti rese dal cittadino, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà a notificare - entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione dell’“avviso bonario” – un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.
In caso di opposizione all’avviso di addebito contenente la sanzione, il Dl n. 1/2022 indica la competenza del Giudice di pace e quella dell’Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, passivamente legittimata.
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