No all’obbligo di documentazione, anche ai padri i riposi per allattamento

Pubblicato il 04 gennaio 2010

L’Inps si allinea al Consiglio di Stato e con la circolare n. 118/09, torna sull’argomento già trattato nel precedente documento di prassi n. 112/09, in cui era stato riconosciuto il diritto del lavoratore padre di godere dei riposi giornalieri “per allattamento” nel caso di madre casalinga, subordinandolo a documentate esigenze che distoglievano la madre dalla cura del bambino.

Da ora, invece, l’Ente previdenziale riconosce che la madre casalinga sia equiparata alla madre lavoratrice a tutti gli effetti. Pertanto, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri senza eccezioni e indipendentemente dalla sussistenza delle particolari situazioni richieste in precedenza.

Così conclude la circolare n. 118/09, con cui sono state istruite le sedi: “Il padre dipendente, pertanto, in tali ipotesi ed alle condizioni indicate, può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001). Per quanto non previsto con la presente circolare resta fermo il disposto della circolare 112/2009.

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