No allo stato di adottabilità se la relazione genitoriale, ancorché instabile, è esistente

Pubblicato il 23 gennaio 2012 La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 330 del 12 gennaio 2012, ha rigettato il ricorso presentato dal Procuratore generale preso la Corte d'appello di Roma avverso la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano dichiarato insussistente lo stato di abbandono di un minore, revocando, conseguentemente, lo stato di adottabilità dello stesso.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, ritenuto esauriente ed immune da vizi logici la motivazione posta a fondamento della decisione della Corte d'appello secondo cui, escluse condizioni psicopatologiche della madre, la relazione genitoriale tra la madre e il minore, complessa e instabile e certamente bisognosa di sostegno e accompagnamento, non integrava lo stato di abbandono.

Del resto – si legge nell'ordinanza - anche gli stessi operatori qualificati occupatisi del caso, erano stati tutti favorevoli all’esclusione dello stato di adottabilità e alla continuazione, invece, dell’opera di promozione e di sostegno della madre anche con un eventuale affidamento etero familiare.

Tutto ciò, quando, per contro, i giudici di primo grado avevano concentrato la propria analisi sulla personalità della giovane madre sostituendo alla valutazione rigorosa dello stato di abbandono del piccolo quella relativa alla prognosi di evoluzione della personalità della donna.
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