No allo spoil system riferito ad incarichi dirigenziali a personale fuori ruolo
Pubblicato il 12 aprile 2011
Con sentenza depositata lo scorso 11 aprile 2011, la n.
124, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 8, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente
“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5-bis, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo, se attribuiti a soggetti non appartenente ai ruoli della dirigenza pubblica.
Torna dunque la censura ai meccanismi cosiddetti di spoils system riferiti a incarichi dirigenziali relativi a personale non di ruolo.
Non vi è dubbio che la disposizione censurata – precisa la Consulta -
“si riferisca a incarichi che comportano esercizio di funzioni di gestione amministrativa. Più in particolare, essa si applica, ed ha trovato applicazione nella fattispecie oggetto del giudizio principale, a una tipologia di incarichi (incarichi dirigenziali di livello generale dell'amministrazione dello Stato) con specifico riferimento ai quali questa Corte ha già avuto modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale di meccanismi di cessazione automatica disposti in via transitoria dal legislatore (sentenza n. 103 del 2007)”.