No all’imposta sostitutiva sul cambio di punti fedeltà di diverse operazioni a premio

Pubblicato il 20 febbraio 2014 L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 23 del 19 febbraio 2014, chiarisce la corretta applicazione dell’imposta sostitutiva del 20% nell’ipotesi di conversione di punti fedeltà di diverse operazioni a premio.

Riconsiderando la precedente posizione assunta con la risoluzione 101/E del 26 novembre 2012, secondo la quale la conversione dei punti fedeltà doveva scontare l'imposta sostitutiva dell'Iva, ora l’Amministrazione finanziaria sostiene che non è applicabile l’imposta sostitutiva del 20% alla fattispecie della conversione dei punti assegnati ai partecipanti nell'ambito di un'operazione a premio, in punti che permettono di ottenere premi dal catalogo di una diversa operazione.

Ciò in quanto, come sottolineato anche in un recente parere del Mise, i punti in sé non hanno alcun valore concreto e non sono idonei a rappresentare il diritto al conseguimento dei premi in assenza di altre condizioni previste dalle stesse operazioni di raccolta.

Pertanto, diversamente da quanto sostenuto in precedenza, l’Agenzia conclude che il valore dei punti assegnati non è da assoggettare all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 19, comma 8, della legge n. 449/1997.
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