I trust non sottostanno all’imposta sulle donazioni ai sensi della legge 286/06, ma sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
L’affermazione arriva dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta che con la sentenza n. 481 del 2009 accoglie quanto sostenuto dal contribuente secondo cui la legge 286/06 non assoggetta il trust all'imposta sulla donazione in quanto essa, introducendo nuovamente l'imposta di successione e donazione, non indica i trust tra gli atti o le cause che danno luogo all’imposta.
Il ricorso era stato presentato da un notaio che in sede di registrazione telematica del trasferimento di un immobile come trust da parte di una società inglese, provvedeva ad autoliquidare l’imposta di registro ed ipo-catastale in misura fissa. Ma successivamente riceveva dalle Entrate una liquidazione per imposta di donazione pari all’8 per cento.
La Ctp condivide la tesi del notaio in quanto nel trust il trasferimento del bene al trustee non rappresenta il momento impositivo soggetto ad imposta proporzionale di donazione; non sorge alcun arricchimento del trustee fino a quando non si porrà termine al trust e quindi il bene passerà realmente nelle mani del beneficiario.
Aggiungono i giudici che non è possibile, come pretende l’Agenzia delle entrate, applicare l’imposta in via analogica perché esiste una differenza sostanziale tra il trust ed i vincoli di destinazione, citati nella legge, che non consente una applicazione analogica.
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