No all'equiparazione tra cessione del fabbricato da demolire e vendita di terreno edificabile
Pubblicato il 06 agosto 2013
Con sentenza n.
45/2/13 del 3 maggio 2013
, la Commissione tributaria provinciale di Cremona ha accolto il ricorso presentato da un contribuente contro l'accertamento con cui l'agenzia delle Entrate aveva ritenuto che la vendita di un fabbricato, da demolire e ricostruire ampliato, dovesse essere equiparata ad una cessione di terreno edificabile e, pertanto, assoggettata a tassazione sulle plusvalenze.
I giudici tributari hanno dato ragione al ricorrente il quale aveva evidenziato come dall'ottenimento, prima della cessione, di un'autorizzazione a demolire e ricostruire, poteva agevolmente desumersi che la vendita aveva riguardato un fabbricato e non un terreno. Ciò poteva rilevarsi anche dal testo dell'atto di vendita rogato dal Notaio, in cui era palese che la cessione aveva interessato un fabbricato abitato sino a qualche mese prima.
In sostanza – ha concluso la Commissione provinciale - l'assunto dell'Ufficio era da ritenere contrario sia al contenuto letterale dell'atto di vendita che all'oggetto concreto del contratto.