No all’aliquota agevolata per i servizi flat ai portatori di handicap

Pubblicato il 28 maggio 2010

Alla domanda se è possibile applicare l’aliquota Iva agevolata del 4%, prevista per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici (articolo 2, comma 9, del Decreto legge 669/1996), ai servizi telefonici e flat resi a soggetti riconosciuti portatori di handicap in base alla legge 104/1992, risponde l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 43 del 27 maggio 2010.

L’Agenzia richiamando quanto specificato dal Decreto ministeriale 14 marzo 1998, attuativo della norma citata, ribadisce che l’agevolazione è applicabile solo ai sussidi che si sostanziano in beni fisici, per cui non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva agevolata le prestazioni di servizi connesse al loro utilizzo.

Da ciò la conclusione che i servizi telefonici e flat attivati dalla società istante non possono essere assoggettati all’aliquota agevolata del 4%. Una diversa interpretazione della norma – che estenda il beneficio previsto per le cessioni e importazioni di beni anche alle prestazioni di servizi – si porrebbe in contrasto con la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

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