No all’accertamento fondato sull’uso automatico degli studi di settore

Pubblicato il 22 settembre 2009

Il principio su cui si deve basare l’accertamento da studi di settore deve essere ben chiaro: se i ricavi o compensi dichiarati dal contribuente non coincidono con quelli, più elevati, presunti dallo studio di settore non si può avviare automaticamente un’azione di accertamento, bensì prima si deve attivare il contraddittorio con il contribuente. Se durante questa fase, il contribuente riesce a giustificare il disallineamento, l’ufficio dell’Amministrazione finanziaria deve archiviare l’invito al contraddittorio finalizzato all’eventuale definizione dell’accertamento con adesione. Si tratta di un principio semplice, ma non sempre applicato. L’autotutela, invece, esiste ed è giusto che il contribuente se ne avvalga nei casi in cui ritiene che non ci sia evasione e si è nelle condizioni di poterlo dimostrare. La stessa Corte di cassazione, in numerose pronunce, ha precisato che gli studi di settore non sono da soli sufficienti ad attivare l’accertamento.

Sullo stesso principio si fonda anche la sentenza n. 137/25/09 della Commissione tributaria di Milano, sezione 25, pronunciata il 23 giugno 2009 e depositata lo scorso 15 luglio. Secondo i giudici milanesi, per potere applicare correttamente l’azione di accertamento fiscale è necessario per prima cosa accertare e valutare bene l’attività economica svolta dal contribuente (in questo caso si tratta di un agente monomandatario). Pertanto, non si può applicare gli studi di settore in modo automatico. Anzi, qualora ciò accadesse, l’utilizzo degli studi di settore è considerato illegittimo. Nella sentenza n. 137, infatti, si legge che viene accolto il ricorso del contribuente che contestava all’Amministrazione finanziaria di aver emesso un accertamento per l’anno 2003 basandosi solo sugli studi di settore, cioè applicando in modo automatico la procedura informatizzata di Gerico. Per la Ctp Milano, invece, “l’accertamento del reddito imponibile del contribuente non esime l’Amministrazione finanziaria dall’osservanza dell’implicito divieto sanzionato dall’articolo 53 della Costituzione di determinare il reddito imponibile prescindendo dall’effettiva capacità contributiva del soggetto”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Guida al modello 770/2024, infografica e quadratura dei dati

19/09/2024

Al via le operazioni per il modello 770/2024. Cosa fare

19/09/2024

Regolamento FSBA 2024: novità per aziende e lavoratori

19/09/2024

Crisi d’impresa: novità in materia di lavoro nel terzo decreto correttivo

19/09/2024

Detenuti e internati: estesi alle aziende gli sgravi contributivi per attività all’esterno

19/09/2024

Sicurezza pubblica e nelle carceri: primo sì al disegno di legge

19/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy