No alla trascrizione postuma del matrimonio canonico

Pubblicato il 06 maggio 2010
Con sentenza 10734 depositata lo scorso 4 maggio, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto le istanze avanzate dagli eredi di un uomo, deceduto, al fine di sentir dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'inesistenza di una trascrizione postuma di un matrimonio canonico contratto dal loro de cuius nonché la nullità, l'inefficacia e l'inesistenza della donazione di un immobile dello stesso alla consorte, donazione nelle cui condizioni era specificato che per procedere all'accettazione era necessaria la trascrizione del matrimonio stesso.

I giudici di legittimità, in particolare, hanno ribadito come il matrimonio canonico non possa essere trascritto nei registri civili dopo la morte di uno dei due coniugi poiché non può ritenersi integrato il requisito del consenso alla trascrizione del defunto; questi, infatti, non potendo conoscere la relativa istanza non avrà mai possibilità di opporsi alla dichiarazione resa dall'altro coniuge.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: via libera dal CdM

26/11/2024

Tabella Unica per i risarcimenti da sinistro: sì definitivo del Governo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy