No alla solidarietà del notaio rogante per il pagamento dell'imposta complementare o suppletiva

Pubblicato il 21 ottobre 2013 La Commissione tributaria provinciale di Lodi, con la sentenza n. 101/01/2013 depositata il 2 agosto 2013, ha accolto il ricorso presentato da un notaio contro l'avviso di liquidazione a lui notificato e con cui l'agenzia delle Entrate aveva provveduto ad una diversa tassazione di un atto di dotazione di trust operando una differente valutazione della natura dell'atto di dotazione medesimo, parificandolo, ossia, dal punto di vista dell'imposizione ad una donazione con effetti patrimoniali traslativi e sottoponendolo a diversa tassazione proporzionale, definita dall'Ufficio come principale.

Oltre a rappresentare che la dotazione costituiva il compimento dello scopo indicato nell'atto costitutivo che prevedeva espressamente l'acquisizione, il professionista aveva eccepito anche la propria carenza di legittimazione passiva in quanto quella compita dall'Ufficio doveva ritenersi una diversa qualificazione giuridica dell'atto e non un errore materiale dell'officiante, con conseguente cessazione della solidarietà del pubblico ufficiale rogante.

E tali assunti sono stati condivisi dai giudici provinciali. In particolare, ricordando come l'imposta principale, a mente dell'articolo 42 del DPR 131/86, venga definita quella applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'Ufficio diretta a correggere errori o omissioni effettuati in sede di autoliquidazione, la Commissione ha sottolineato che, nella specie, la diversa qualificazione giuridica dell'atto sottoposto a registrazione non poteva equipararsi alla correzione di un errore od omissione, concetto che – si legge nel testo della decisione – “implica il mantenimento della natura sostanziale dell'atto considerato che viene sottoposto a mera revisione quantitativa senza alterazione della sua portata giuridica”.

Così, l'imposta che non può qualificarsi come principale o suppletiva – continua la Ctp – rientra nell'ambito delle ipotesi residuali costituenti l'imposta complementare.

In tale contesto, il notaio rogante non poteva essere chiamato alla solidarietà per il pagamento dell'imposta complementare o suppletiva.
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