No alla riduzione dell'assegno di mantenimento se le spese sostenute dall'obbligato sono transitorie

Pubblicato il 20 dicembre 2010 Il Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 9 dicembre 2010 ha negato la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie presentato da un ex-coniuge ritenendo che le motivazioni addotte non fossero congrue.

L'ex coniuge aveva infatti portato come ragione per la diminuzione dell'assegno il fatto che le sue entrate si fossero ridotte per aver sostenuto delle spese, di cui però non aveva precisato la causa e la destinazione. Il collegio ha confermato la misura dell'assegno deciso da presidente del tribunale in sede di separazione ritenendo che le spese sofferte dall'ex coniuge non hanno una destinazione familiare e hanno carattere eccezionale per cui non incidono sulla misura dell'assegno per il mantenimento delle figlie.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Acconto IVA 2024: guida completa alla scadenza del 27 dicembre

24/12/2024

Possessori strutture ricettive all'aperto: aggiornamento catastale 2025

24/12/2024

Artigiani: come applicare la riduzione dei premi INAL per il 2024

24/12/2024

Prodotti difettosi: anche il fornitore può esserne responsabile

24/12/2024

Sicurezza sul lavoro: dall'INAIL il rating per misurare le prestazioni aziendali

24/12/2024

Turismo: al via il bando da 8 mln per formazione e innovazione

24/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy