No alla riduzione dell'assegno di mantenimento se le spese sostenute dall'obbligato sono transitorie
Pubblicato il 20 dicembre 2010
Il Tribunale di Caltanissetta con sentenza del
9 dicembre 2010 ha negato la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie presentato da un ex-coniuge ritenendo che le motivazioni addotte non fossero congrue.
L'ex coniuge aveva infatti portato come ragione per la diminuzione dell'assegno il fatto che le sue entrate si fossero ridotte per aver sostenuto delle spese, di cui però non aveva precisato la causa e la destinazione.
Il collegio ha confermato la misura dell'assegno deciso da presidente del tribunale in sede di separazione ritenendo che le spese sofferte dall'ex coniuge non hanno una destinazione familiare e hanno carattere eccezionale per cui non incidono sulla misura dell'assegno per il mantenimento delle figlie.