No alla revoca dell'assegnazione della casa familiare non facilmente divisibile

Pubblicato il 21 novembre 2011 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 23631 dell'11 novembre 2011 – nel caso in cui la casa familiare sia costituita da un immobile la cui divisibilità non sia agevole, non è possibile disporre la revoca dell'assegnazione della stessa in favore del coniuge proprietario ed affidatario dei figli al fine di permettere all'altro di vivere nel piano inferiore.

Per la Suprema corte, in particolare, “non può disporsi l'assegnazione parziale della casa coniugale a meno che l'unità immobiliare in contestazione sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy