No alla rettifica Iva per i bonus trasferiti dal vecchio al nuovo gestore telefonico

Pubblicato il 28 agosto 2009

Con la risoluzione n. 241 del 27 agosto 2009, l’agenzia delle Entrate risponde ad un interpello circa il corretto trattamento fiscale ai fini Iva relativamente al trasferimento del credito telefonico maturato dal cliente senza il pagamento di un corrispettivo, come nel caso della promozione “autoricarica”, in caso di cambio di gestore da parte dello stesso.

Nel merito l’Agenzia chiarisce che l’importo in oggetto trasferito al nuovo gestore, a prescindere dalla sua perfetta individuazione, non rientra tra gli importi per i quali è possibile effettuare la rettifica Iva, anche se lo stesso importo deve essere comunque assoggettato ad imposta monofase da parte dell’operatore ricevente.

L’istante, evidenziata l’impossibilità di individuare, in relazione all’importo di traffico telefonico residuo in capo ad una sim, la parte assoggettata ad Iva in quanto pagata dal cliente e la parte non assoggettata ad Iva in quanto acquisita senza corrispettivo, aveva proposto un metodo per distinguere gli importi. Sul punto l’Agenzia fa presente di non essere tenuta ad esprimersi su aspetti legati a questioni di fatto, tuttavia ritiene che il criterio enunciato nell’istanza possa essere utilizzato se fondato su dati oggettivi e riscontrabili.

Si ricorda che con risoluzione n. 329/E/2002 è stato trattato il tema dell’assoggettamento Iva in caso di trasferimento del credito residuo ottenuto tramite il pagamento di un corrispettivo:

- l’operatore uscente (c.d. donor) può effettuare una variazione in diminuzione secondo le regole e le modalità previste dall’articolo 26, commi secondo e terzo, del citato DPR n. 633 del 1972, anche senza tenere conto del limite temporale di un anno in quanto non si è in presenza di un sopravvenuto accordo tra le parti;

- il nuovo operatore (c.d. recipient), che riceve da quello uscente una somma pari al credito trasferito, deve assoggettare al regime IVA monofase di cui al citato articolo 74, primo comma , lettera d), del DPR n. 633 del 1972 un importo uguale a quello del credito che viene riconosciuto al cliente acquisito.

Gioia Lupoi

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