No alla restituzione dei termini per impugnare se il difensore viene sospeso dall’albo

Pubblicato il 02 aprile 2012 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 8700 del 2012 - l'omesso o negligente adempimento del dovere difensivo di impugnazione, a qualsiasi causa esso sia ascrivibile, non è idoneo a configurare un'ipotesi di causa di forza maggiore o caso fortuito tale da consentire la restituzione in termini per impugnare.

In particolare – si legge nel testo della decisione - la sospensione o la cancellazione del difensore dall'albo professionale, “non integrando ipotesi di forza maggiore o caso fortuito, non danno diritto alla restituzione in termini per impugnare, anche nel caso in cui risulti che il professionista abbia omesso di informare della circostanza il suo assistito”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Esonero assunzione disabili: nuova autocertificazione entro il 1° novembre

30/10/2024

Settimana corta: testo base all'esame dell'Aula alla Camera. Cosa prevede

25/10/2024

Accredito figurativo per cariche elettive e sindacali: procedure e requisiti

25/10/2024

Bonus librerie 2024: ultimi giorni per invio istanze

25/10/2024

Data Breach: azienda multata dal Garante Privacy per sicurezza inadeguata

25/10/2024

Legge di bilancio 2025: novità su Pos, mutui prima casa e fringe benefits per neo assunti

25/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy