No alla restituzione dei termini per impugnare se il difensore viene sospeso dall’albo
Pubblicato il 02 aprile 2012
Secondo la Corte di cassazione – sentenza n.
8700 del 2012 - l'omesso o negligente adempimento del dovere difensivo di impugnazione, a qualsiasi causa esso sia ascrivibile, non è idoneo a configurare un'ipotesi di causa di forza maggiore o caso fortuito tale da consentire la restituzione in termini per impugnare.
In particolare – si legge nel testo della decisione - la sospensione o la cancellazione del difensore dall'albo professionale, “
non integrando ipotesi di forza maggiore o caso fortuito, non danno diritto alla restituzione in termini per impugnare, anche nel caso in cui risulti che il professionista abbia omesso di informare della circostanza il suo assistito”.