No alla promozione di suonerie per cellulari che nascondono l'abbonamento
Pubblicato il 24 agosto 2010
Il Tar del Lazio, Sezione di Roma, con sentenza n. 29511 depositata lo scorso 2 agosto 2010, ha respinto il ricorso presentato da un'azienda content provider avverso la sanzione irrogatagli dall'Antitrust per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta consistente in una campagna promozionale con cui erano state proposte delle suonerie per cellulari con jingle di canzoni del momento senza che venisse spiegato adeguatamente, anche in relazione al target di riferimento costituito da soggetti di età inferiore ai 18 anni, che si trattava di un servizio in abbonamento. In particolare, nel messaggio pubblicitario non era presente alcuna informazione circa la natura dei servizi offerti, i costi e le modalità di attivazione e disattivazione.
Secondo l'Agcom la campagna promozionale, per come strutturata, non consentiva al consumatore di avere contezza delle condizioni economiche del servizio scelto ma, per contro, celava la sua reale natura enfatizzando la possibilità di scaricare un singolo contenuto multimediale tramite l’invio di un sms.
Dello stesso avviso i giudici amministrativi i quali hanno altresì giudicato di nessun conto il rilievo mosso dall'azienda secondo cui il messaggio era rivolto a clienti maggiorenni che erano quindi più avveduti e in grado di sottoscrivere un contratto di questo tipo. Secondo il Tar, infatti, in considerazione sia della grafica utilizzata che della tipologia dei servizi offerti, era facile desumere che questi ultimi fossero ontologicamente rivolti ai minori, “costituendo, inoltre, un dato di comune esperienza che i telefoni cellulari, sebbene acquistati da maggiorenni, possano poi essere dati in uso a minorenni”. Ne conseguiva che, anche in presenza di un avviso che riservasse il servizio ai maggiorenni, quest'ultimo ancorchè doveroso, era “inidoneo” da solo a superare i rilievi di ingannevolezza del messaggio.