No alla maxisanzione per il disconoscimento di prestazione occasionale se c’è ritenuta d’acconto
Pubblicato il 23 ottobre 2014
Il lavoro autonomo occasionale
Stante l’art. 2222 c.c., è
lavoratore autonomo occasionale il soggetto che si obbliga a compiere, in cambio di un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, occasionalmente, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente e in carenza di coordinamento con quest’ultimo.
Ai sensi dell’art. 44, c. 2 del
D.L. n. 269/03, convertito dalla Legge n. 326/03, a decorrere dall’1 gennaio 2004, i lavoratori autonomi occasionali sono tenuti ad iscriversi alla
Gestione Separata, ma solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a
5.000 euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali; conseguentemente i primi 5.000 euro annui costituiscono una
soglia di esenzione dall’obbligo contributivo.
La maxisanzione
La
maxisanzione per il lavoro nero ha la finalità di punire l’occupazione irregolare dei prestatori di lavoro e l’importo da sempre elevato (nonostante i vari interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo) è stato appositamente pensato per dissuadere i datori di lavoro, soprattutto perché il lavoro “in nero” è sempre associato al lavoro “
insicuro”.
Dopo le ultime modiche ad opera dell’art. 14 del
D.L. 145/2013, convertito dalla
Legge n. 9/2014,
dal 24 dicembre 2013 la maxisanzione va:
- da € 1.950 ad € 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, ed è maggiorata di € 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo per i lavoratori “c.d. in nero”;
- da € 1.300 ad € 10.400, per ciascun lavoratore irregolare, ed è maggiorata di € 39 per ciascuna giornata di lavoro irregolare del lavoratore il quale, dopo un periodo di lavoro “in nero”, sia stato successivamente regolarmente occupato.
Si rammenta, inoltre, che
non è ammessa la procedura di diffida obbligatoria ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004 mentre è applicabile la
sanzione ridotta ex art. 16, Legge n. 689/1981 (la somma più favorevole per il datore di lavoro tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo).
La c.d. maxisanzione per il lavoro nero si applica nel caso in cui un datore di lavoro privato (esclusi i datori di lavoro domestici) abbia occupato un lavoratore subordinato senza aver effettuato la preventiva
comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro.
La sanzione in questione non è, quindi, applicabile ai rapporti di lavoro genuinamente intercorsi tra datori di lavoro e lavoratori autonomi e parasubordinati, inoltre, qualora da verifica ispettiva dovesse emergere la non genuinità di un rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato per il quale sia stata fatta la comunicazione di assunzione, la sanzione non sarebbe comunque applicabile.
La prestazione occasionale
Per le prestazioni occasionali ex art. 2222 c.c., la questione diventa problematica in quanto per tale tipologia di lavoro autonomo
non è prevista la preventiva comunicazione al Centro per l’Impiego.
A tal proposito il
Ministero del Lavoro, con circolare n. 38 del 12 novembre 2010, aveva chiarito ai propri ispettori che nell’ipotesi in cui il “datore di lavoro dichiarasse di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c., il personale ispettivo doveva provvedere ad irrogare la maxisanzione in assenza della documentazione utile ad una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento)”.
In merito già allora diversi autori evidenziarono che l’iscrizione alla Camera di commercio ed il possesso di partita IVA non erano dovuti dai lavoratori autonomi in argomento mentre la documentazione fiscale, in genere, poteva essere disponibile solo nel caso in cui il lavoratore avesse prestato la propria attività già in precedenza o da diverso tempo e fosse stato già retribuito.
Il recente chiarimento
In data 9 ottobre 2014, con nota prot. 16920, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte di una Direzione Regionale del Lavoro, il Ministero del Lavoro è tornato sulla questione relativa all’applicazione della maxisanzione in caso di disconoscimento di un rapporto di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.
In tale nota viene ricordato che la maxisanzione non si applica in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro a meno che, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.
La ratio della norma è quella di collegare l'irrogazione della maxisanzione alla sussistenza di prestazioni di natura subordinata poste in essere senza il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge o in assenza dei connessi adempimenti contributivi che evidenzino comunque la volontà di non occultare il rapporto.
Tuttavia, poiché il lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. si caratterizza per l’assenza di obblighi di comunicazione preventiva, ai fini della non applicazione della maxisanzione in caso di disconoscimento del lavoro autonomo, la nota evidenzia la necessità di considerare oltre alla
documentazione previdenziale – che si ricorda è prevista solo al superamento della soglia dei 5000 euro di compenso annuo complessivo – anche “
valida documentazione fiscale”, come già specificato dallo stesso Ministero con la citata circolare n. 38/2010.
La valida documentazione fiscale
Con la recente nota, però, il Ministero chiarisce che per valida documentazione fiscale idonea ad escludere l’applicazione della maxisanzione, debba intendersi la
documentazione fiscale obbligatoria (versamento delle ritenute d’acconto tramite modello F24, rilevazioni contabili e dichiarazioni su mod. 770) prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento ispettivo.
Pertanto conclude la nota, anche il lavoro autonomo per il quale sia stata emessa regolare
ritenuta d’acconto trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria, non può essere considerato lavoro “in nero”, anche a fronte di una riqualificazione di lavoro come prestazione di lavoro subordinato, con conseguente inapplicabilità della maxisanzione.
Conclusioni
Stante quanto sopra, potrebbe essere utile per i datori di lavoro,
retribuire immediatamente il prestatore di lavoro autonomo occasionale – anche anticipandogli una piccola somma sul totale del compenso pattuito – far emettere regolare prospetto da cui risulti la ricezione del compenso e contemporaneamente
versare la ritenuta d’acconto con F24.
Così facendo non solo si eviterebbe l’applicazione della
maxisanzione in caso di riqualificazione della prestazione da autonoma a subordinata, ma tale operazione permetterebbe di evitare anche che il lavoratore sia conteggiato ai fini dell’applicazione della
sospensione dell’attività, ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, adottabile dal personale ispettivo a fronte di riscontrato impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
Norme e prassi
Art. 2222 c.c.
Legge n. 689/1981, art. 16
D.L. n. 269/03, convertito dalla Legge n. 326/06, art. 44, c. 2
D.Lgs. n. 124/2004, art. 13
D.L. 145/2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, art. 14
Ministero del Lavoro, circolare n. 38 del 12 novembre 2010
Ministero del Lavoro, nota prot. 16920 del 9 ottobre 2014