Il Garante per la protezione dei dati personali ha rigettato l'istanza di una società che chiedeva l’autorizzazione a trattare i dati giudiziari dei propri dipendenti senza che vi fosse un’adeguata base giuridica.
Infatti, nel caso di specie a chiedere l’autorizzazione è stata una società che gestisce ed eroga servizi per clienti pubblici e privati, e tale richiesta è stata motivata dalla necessità di ottemperare ad una previsione contrattuale che comprendeva la comunicazione ad una ditta appaltante delle informazioni presenti nel casellario giudiziale relative ai lavoratori così che questa potesse esprimere il proprio gradimento su quelli impiegati nello svolgimento dei servizi a bordo dei treni, inquadrati come manovali e pulitori.
Il Garante ha respinto l'istanza con provvedimento n. 267 del 15 giugno 2017 ed ha sottolineato che i soggetti privati possono trattare i dati giudiziari soltanto se autorizzati da un’espressa disposizione di legge o da un provvedimento del Garante Privacy in cui siano indicate le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati e le operazioni eseguibili.
D’altra parte, nel caso specifico, non vi è neanche alcuna disposizione nel CCNL e nel contratto aziendale di gruppo da cui emerga l'indispensabilità del trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti per lo svolgimento delle attività nelle quali saranno impiegati i lavoratori.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".