No al taglio del 10% dell’assegno Cigs per i dipendenti delle aziende in crisi
Pubblicato il 10 agosto 2011
In risposta al quesito avanzato dai consulenti del lavoro, il ministero del Lavoro specifica che per i dipendenti delle aziende in amministrazione straordinaria, gli importi dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla CIGS non possano subire decurtazioni per un ammontare pari al 10%, nella misura in cui la durata dell’intervento della Cassa Integrazione Straordinaria sia equiparata al termine previsto per l’attività del commissario, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 10-ter della legge L. n. 236/1993.
La precisazione è offerta con interpello n.
31 del 9 agosto 2011, in cui il Dicastero ha provveduto ad inquadrare giuridicamente l’istituto dell’amministrazione straordinaria, al fine di evidenziare i requisiti e le modalità per l’attivazione della relativa procedura, ed inoltre a rapportare ad essa gli effetti conseguenti alla situazione di crisi aziendale in cui versano le imprese che fruiscono della CIGS.