No al rimborso Iva “anomalo”, valida la richiesta con il modello VR
Pubblicato il 17 settembre 2011
La Corte di Cassazione ha sancito che la mancata presentazione del modello VR fa perdere il rimborso dell'Iva, anche nell’ipotesi in cui l’imprenditore, che ha cessato la propria attività, si sia mosso entro i termini stabiliti dalla legge.
Nella sentenza n.
18921 del 16 settembre 2011, infatti, si legge che: “
in materia di Iva e in relazione alla fattispecie di rimborso derivante da cessazione di attività, soltanto una domanda di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile sostanzialmente conforme al modello legale (…) rientra nello schema tipico di cui all’articolo 30 del Dpr 633/1972”.
Ponendo così fine ad una incertezza derivante dal passato, i Supremi giudici disconoscono la possibilità di richiedere il rimborso “anomalo” previsto in forma “residuale” dal Dlgs n. 546/1992 e considerano valida esclusivamente la richiesta di rimborso presentata con il modello VR. La questione decade completamente dal 2011, anno in cui il modello VR è stato abolito e sostituito con la richiesta di rimborso in sede di invio telematico della dichiarazione annuale.