La Cassazione, con sentenza n. 21718 del 22 ottobre scorso, ha spiegato che i provvedimenti di ammonimento pronunciati dai giudici di merito nell'ambito delle controversie insorte in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità di affidamento, una volta esaurita la fase del reclamo, non sono ricorribili per cassazione in quanto, pur coinvolgendo diritti fondamentali dell'individuo, non assumono carattere decisorio e di definitività.
E' stato così respinto il ricorso presentato da una madre avverso il decreto con cui la Corte d'appello di Napoli, confermando l'affido condiviso del figlio, l'aveva ammonita ex articolo 709 ter Codice di procedura civile ad attenersi, nelle modalità di gestione dell'affidamento, al rispetto delle esigenze del minore.