No al ricorso diretto in Cassazione se viene contestato il mandato al legale

Pubblicato il 03 febbraio 2010
Per i giudici di Cassazione – sentenza n. 2320 del 1° febbraio 2010 – non rientrano nella procedura speciale di cui alla Legge n. 794 del 1942, le questioni tendenti a far accertare al giudice la posizione soggettiva di persone che, pur non avendo conferito mandato al difensore, vengono invocate in solido nel pagamento di onorari scaturiti dichiaratamente da una attività giudiziale del legale. Tale procedura sommaria – precisa la Corte - “è praticabile esclusivamente quando non sia contestato, il rapporto professionale tra avvocato e cliente ed è in discussione solamente il quantum degli onorari spettanti”.

E' stato così dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un avvocato per impugnare una decisione con cui il Tribunale si era espresso sulla parcella dallo stesso richiesta nei confronti di due presunti clienti. Il legale, in particolare, non aveva mai ricevuto mandato dai vertici aziendali di una società barese. L'impugnazione, quindi, prima di essere presentata di fronte alla Cassazione, avrebbe dovuto essere avanzata in appello, come avviene nel rito ordinario.
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