No al reverse charge su vendita al dettaglio di pc e cellulari

Pubblicato il 24 dicembre 2010 Con la decisione di esecuzione 2010 /710/UE del Consiglio europeo del 22 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 novembre c.a., si concede all’Italia il permesso di derogare al regime Iva sulle cessioni di beni, ex articolo 193 della direttiva 2006/112/CE (debitore d’imposta nei confronti dell’Erario, ai fini Iva, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi), applicando il meccanismo del “reverse charge” alle cessioni:

- di telefoni cellulari;

- di dispositivi a circuito integrato, ossia microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

La deroga è contenuta nella Finanziaria del 2007 che prevede, modificando il comma 6 dell’articolo 17 del Dpr 633/72, in caso di cessionario soggetto residente in Italia il trasferimento dell’obbligazioni tributarie ai fini della tassazione Iva dal cedente al cessionario. Lo scopo è di semplificare la riscossione dell’Iva e di meglio contrastare le frodi carosello e l’evasione fiscale. È da sottolineare che la decisione del Consiglio Ue restringe il campo d’applicazione della norma recata dall’art.1, comma 44 della Legge Finanziaria 2007 per quanto riguarda i personal computer e i loro componenti e accessori.

Sul tema è intervenuta l’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 59 del 23 dicembre 2010, che riepiloga e chiarisce quanto segue.

L’applicazione del reverse charge per i cessionari residenti in Italia si applica a decorrere dal 1° aprile 2011 soltanto sui componenti dei pc che costituiscono dispositivi a circuito integrato come i microprocessori e le unità centrali di elaborazione prima della loro istallazione in prodotti destinati al consumatore finale.

L’ambito è delle sole cessioni di beni effettuate nella fase distributiva, dunque non si applica alla fase del commercio al dettaglio.

Restano escluse le cessioni dei beni effettuate da contribuenti minimi, obbligati alla certificazione dei corrispettivi da effettuare senza l’addebito dell’imposta.

Il modello Unico 2012 e la dichiarazione Iva 2012 conterranno campi specifici in cui riportare le operazioni attive e passive relative ai beni oggetto di inversione contabile.

Dal punto di vista sanzionatorio:

- il cessionario pagherà dal 100 al 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro, se l’Iva non è stata assolta con reverse charge;

- il cedente pagherà dal 100 al 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro, se avrà irregolarmente addebitato l’imposta in fattura omettendone il versamento;

- il 3% dell’imposta, dovrà essere versata se l’Iva è stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o dal cedente (in tal caso il cessionario ha diritto ala detrazione, se ne ricorrono i presupposti).

In sostanza, per i beni in oggetto:

- i cedenti emetteranno fattura senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Dpr n. 633/1972 e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del reverse charge - articolo 17, comma 6, lettera c);

- il committente dovrà integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento o comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese (il documento contabile, ai fini della detrazione, è annotato nel registro degli acquisti).
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