No al preliminare di locazione generico

Pubblicato il 12 ottobre 2012 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 17324 dell’11 ottobre 2012 - il contratto con cui una parte si impegni genericamente a stipulare un futuro contratto di concessione del godimento di locali genericamente come necessari per lo svolgimento di un’attività, quando, in particolare, “sia prospettato, in primo luogo, alternativamente che tanto possa avvenire con o senza corrispettivo e, soprattutto, quando manchi la descrizione dei beni, l’indicazione della durata e, per il caso di contratto oneroso, il corrispettivo del godimento” è da qualificare come nullo per indeterminabilità dell’oggetto; alle obbligazioni che vi si vorrebbero ricollegare, pertanto, non conseguirebbe alcun inadempimento tale da fondare un diritto al risarcimento.

E in tale contesto – continua la Corte – non può giovare la considerazione di manifestazioni di volontà di una od entrambe le parti anteriori al contratto, “se non trasfuse nel suo tenore letterale con apprezzabile grado di concretezza, ovvero del quadro normativo di riferimento”, qualora da esso non si ricavino con analoga concretezza gli elementi essenziali del contratto.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rider: inquadramento contrattuale. I chiarimenti del Ministero

22/04/2025

Contributi Inps, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

22/04/2025

Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

22/04/2025

CNDCEC: novità della riforma della riscossione 2025 e riapertura rottamazione quater

22/04/2025

Affitti brevi: poteri limitati dei Comuni

22/04/2025

Cassazione: le ferie sospendono il comporto solo se chieste in malattia

22/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy