No al marchio CE per i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle costruzioni
Pubblicato il 17 febbraio 2015
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con
circolare n. 3 del 13 febbraio 2015, ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo, durante l’esecuzione di
lavori in quota, dei
dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall’alto.
In particolare, il Ministero, dopo aver specificato che esistono:
- dispositivi di ancoraggio
installati non permanentemente nelle opere di costruzione;
- dispositivi di ancoraggio
installati permanentemente nelle opere di costruzione;
ha concluso che i secondi, essendo
fissi e non trasportabili, non rientrano – a differenza dei primi – nel campo di applicazione del D.Lgs. n.
475/1992 e, pertanto,
non devono riportare la marcatura CE come i Dispositivi di Protezione Individuali.
I dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione sono da considerarsi, infatti,
prodotti da costruzione, quindi rientrano nel campo di applicazione del Reg. UE n. 305/2011.