No al licenziamento del dipendente che lascia il lavoro in preda a crisi di nervi
Pubblicato il 17 settembre 2011
Il datore di lavoro non può licenziare il dipendente che, a causa di una crisi di nervi, abbandona il posto di lavoro poco prima del termine della giornata lavorativa. Tanto più se il giorno seguente, resosi conto del fatto increscioso, si pente e mostra un atteggiamento collaborativo.
E’ la conclusione a cui è giunta la sentenza n.
18955 del 16 settembre 2011 emessa dalla Corte di cassazione che ha dichiarato illegittimo il provvedimento del licenziamento ordinando il reintegro del lavoratore nonché il pagamento di una indennità come risarcimento del danno.
I magistrati di cassazione hanno ritenuto corretta la sentenza della Corte territoriale che non ha ravvisato una grave insubordinazione nel fatto avvenuto e quindi tale da costituire una causa di recesso del rapporto lavorativo.
Esatto anche il rilievo riguardante la mancata affissione da parte del datore di lavoro, del codice disciplinare contenuto nel contratto collettivo; tale affissione deve ritenersi indispensabile. Infatti dalla contrattazione collettiva emerge che l’abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo non è sanzionato con il licenziamento bensì solo con una ammonizione, multa o sospensione.