No al divieto di transito in ZTL, se contrario al Regolamento

Pubblicato il 14 settembre 2017

Il Tar per la Campania, sezione seconda, ha accolto il ricorso del titolare di un’attività di rivendita di materiali edili e bombole a gas, che si era visto, con nota del Comune, interdire il transito dei propri veicoli all’interno della zona a traffico limitato nella parte alta della cittadina (ove tra l’altro, particolarmente attiva era la distribuzione di bombole a gas, stante il gran numero di case non servite da metanizzazione).

Il Collegio amministrativo – con sentenza n. 1341 del 28 agosto 2017 - ha ritenuto il divieto di transito imposto alla ditta dai Vigili urbani, del tutto privo di giustificazione, in quanto contrario al Regolamento della viabilità nel centro storico del predetto Comune, secondo cui possono accedere e circolare, ma non sostare nella ZTL, i veicoli diretti alle attività industriali, artigiane o agricole presenti nella ZTL medesima, che effettuino operazioni di carico e scarico di carburante, materiale edile, materiale di risulta, merci ingombranti, traslochi etc.

Né l’impugnata determinazione comunale, può ritenersi motivata dall'assunto secondo cui i transiti comunicati alla ditta ricorrente non sarebbero giustificabili, non disponendo più la stessa di uno spazio privato in cui parcheggiare gli autoveicoli.

 

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