No al divieto di coltivazione di Ogm per assenza dei piani di coesistenza regionali
Pubblicato il 23 giugno 2011
Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n.
5532 del 21 giugno 2011, ha accolto il ricorso presentato da un'azienda agraria ai fini dell'annullamento del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 marzo 2010, con il quale era stata rigettata la propria istanza di autorizzazione per la messa in coltura di varietà di mais transgenico.
I giudici amministrativi, aderendo alle argomentazioni del ricorrente, hanno in proposito sottolineato come l'amministrazione ministeriale, in caso di inerzia da parte delle regioni nell'adozione dei piani di coesistenza, debba attivare i propri poteri sostitutivi previsti dalla vigente normativa in materia di attuazione degli obblighi comunitari gravanti sulle regioni non potendo, pertanto, rifiutarsi di provvedere in caso di persistente inerzia di queste ultime.
In questa sede, non possono essere presi in considerazione aspetti di carattere ambientale e socio-sanitario,
“avendo ad oggetto i richiamati piani di coesistenza esclusivamente il profilo economico della coesistenza ed essendo gli stessi finalizzati essenzialmente a garantire l'assenza del rischio che si verifichi una presenza involontaria di OGM in altri prodotti coltivati in aree limitrofe”.
Nella specie, per contro, l'amministrazione non aveva seguito l'indicato iter di legge necessario ad ovviare alla mancata adozione da parte della Conferenza delle Linee guide generali sulla coesistenza; la stessa era, infatti, pervenuta al diniego di rilascio della richiesta autorizzazione sulla base di un parere espresso proprio da uno dei soggetti cui era
“direttamente ed immediatamente imputabile la situazione di stallo istituzionale” venutasi a creare.