No al diniego di accesso agli atti dell'ispezione tributaria
Pubblicato il 25 gennaio 2012
E' stato accolto da parte del Consiglio di stato –
sentenza n. 231 del 19 gennaio 2012 – il ricorso presentato da una società operante nell’attività di bookmaking nelle attività sportive avverso la decisione con cui il Tar per l'Emilia Romagna aveva confermato il diniego di accesso agli atti di un'ispezione tributaria esperita dalla Guardia di Finanza nei suoi confronti.
In particolare, a fronte della richiesta della società di conoscere gli atti antecedenti e comunque inerenti alla eseguita ispezione tributaria, per poter meglio difendere gli interessi di cui era titolare, la Guardia di Finanza si era opposta sostenendo che gli atti richiesti rientravano in categorie di documenti, che la vigente normativa regolamentare considera sottratti all’esercizio del diritto di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo.
Di diverso avviso il Collegio amministrativo secondo cui i documenti chiesti in visione, tenuto conto della loro natura e funzione (denunce e/o segnalazioni), non erano riconducibili alle categorie di documenti di cui alle previsioni sopra citate,
“perché oggettivamente non pregiudizievoli rispetto ai “superiori” interessi tutelati dalla normativa in questione e cioè a quelli sottesi alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla prevenzione e repressione della criminalità”.
Nella specie,d'altronde, “
l’Autorità procedente non ha avuto cura di spiegare le eventuali ragioni che in concreto inducevano a far ritenere che l’ostensione di detti documenti potessero “compromettere” le preminenti esigenze pubblicistiche previste dalla normativa regolamentare”.