No al bonifico bancario per evitare la ritenuta d’acconto sugli oneri di urbanizzazione

Pubblicato il 05 gennaio 2011 L’agenzia delle Entrate – risoluzione n. 3/01/2011 – fornisce un chiarimento ai contribuenti sulle modalità per evitare il pagamento della ritenuta d’acconto del 10% sugli oneri di urbanizzazione e Tosap che vengono corrisposti ai Comuni.

La legge n. 122/2010, ha previsto che le banche e le Poste Spa operino, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 10%, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari del pagamento, sui bonifici effettuati dai contribuenti che intendono avvalersi di deduzioni e detrazioni fiscali (“bonus ristrutturazioni”).

Un provvedimento dell’Entrate ha poi ribadito che la citata ritenuta del 10% deve essere operata sui pagamenti, effettuati mediante bonifico bancario, senza prevedere particolari obblighi di indagine in capo ai soggetti tenuti ad operare il prelievo alla fonte.

Dunque, i contribuenti per evitare l’applicazione della suddetta ritenuta sul pagamento degli oneri di urbanizzazione e su quelli collegati alla realizzazione di investimenti agevolati, devono effettuare il pagamento con modalità diversa da quella del bonifico bancario. Il bonifico non è obbligatorio per fruire della detrazione del 36%, quando beneficiaria è una Pubblica Amministrazione. Viceversa, qualora si optasse proprio per il bonifico, si deve evitare nella motivazione del bonifico il riferimento all’agevolazione, specificando solo, oltre alla causale del versamento, la circostanza che destinatario dello stesso è l’ente locale.

Di fronte a tale modalità di compilazione la banca dell’ordinante oppure Poste Spa non codificheranno il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10%.

Infine, precisa la risoluzione n. 3/E del 4 gennaio 2011, se i Comuni hanno comunque subito la predetta ritenuta d’acconto, quest’ultima potrà essere richiesta all’Amministrazione finanziaria presentando istanza di rimborso secondo le ordinarie modalità. La ritenuta subita potrà essere utilizzata in compensazione di altri tributi o contributi dovuti.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy