No a libere interpretazioni sulle scelte imprenditoriali
Pubblicato il 10 marzo 2014
La Commissione tributaria provinciale di Milano, con la
sentenza n. 1155/40/2014 depositata il 3 febbraio 2014, si è pronunciata con riferimento ad una complessa vicenda che aveva visto una società impugnare un avviso di accertamento a lei notificato dal Fisco a seguito di una verifica fiscale.
Il controllo della Guardia di finanza era stato focalizzato su un'operazione concernente un
contratto di leasing e sul relativo
inquadramento fiscale, avente ad oggetto la posizione di beneficiaria rinvenibile nell'
atto di trust sottoscritto da una società di diritto irlandese, al fine di formalizzare l'acquisto di un aeromobile.
A detta dell'Ufficio finanziario, il contratto di leasing non poteva qualificarsi come
leasing su aeromobile ma doveva, ex adverso, essere considerato alla stregua di un
leasing azionario, con il quale la parte acquistava i diritti di beneficiario del trust. Ne discendeva che la società ricorrente non avrebbe potuto dedursi i canoni di leasing ex articolo 102, comma 7 del Tuir.
Secondo i giudici tributari, tuttavia, non era legittimo che l'amministrazione finanziaria sindacasse le autonome
scelte imprenditoriali della ricorrente sulla base di libere interpretazioni di alcuni fatti sottostanti, senza considerare le argomentazioni e la copiosa documentazione fornite dalla contribuente.
Ed infatti – si legge nel testo della decisione -
“l'articolata minuziosa descrizione dei fatti operata dalla ricorrente società aveva permesso di comprendere i negozi giuridici intrapresi”; inoltre, non poteva dedursi alcun raggiro dal punto di vista fiscale dato che il fatto concludente aveva ricondotto la tassazione di tutta l'operazione in Italia.