L’apposizione di costi inesistenti non legittima, in assenza di ulteriori riscontri, il ricorso all’accertamento induttivo puro.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 20149 del 15 luglio 2021, ha accolto il ricorso promosso dal fallimento di una Srl contro la decisione con cui la CTR aveva confermato la legittimità di un avviso di accertamento per maggiori Ires, Irap e Iva notificati alla società.
Nell'avviso, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente di avere effettuato acquisti da un soggetto poi risultato inesistente e, per tale ragione, aveva provveduto, sulla base di un accertamento induttivo fondato sull'inattendibilità complessiva delle scritture contabili, alla rideterminazione del reddito ai fini Ires, oltre che ad una maggiore imposta Iva e Irap.
Il contribuente si era rivolto alla Suprema corte contro la decisione di merito confermativa di tale atto impositivo: a suo dire, l'accertata inesistenza degli acquisti non giustificava la rideterminazione del reddito alla quale era giunta l'Amministrazione finanziaria ma avrebbe dovuto comportare solo il disconoscimento della deducibilità dei costi in questione, con conseguenze di gran lunga minori rispetto a quelle alle quali era pervenuta con l’accertamento induttivo.
I giudici di appello, secondo la difesa del ricorrente, non avevano tenuto in alcun conto lo specifico presupposto che legittima il ricorso ad un accertamento integralmente induttivo, ed ossia la sussistenza di irregolarità gravi, numerose e ripetute, tali da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture contabili.
Nel caso in esame, invero, il solo fatto che la società fallita, nell’esercizio della sua ordinaria attività, avesse effettuato alcuni acquisti soggettivamente inesistenti, presso un solo fornitore e per un importo contenuto, non poteva giustificare il ricorso ad un accertamento siffatto.
Doglianza, questa, giudicata fondata dalla Cassazione, secondo la quale la Commissione tributaria regionale non aveva chiarito in che modo, dalla violazione contestata e in assenza di ulteriori riscontri, potesse desumersi l’inattendibilità dell’intera contabilità, considerato che le operazioni soggettivamente inesistenti erano avvenute con un solo fornitore e riguardavano costi per circa 11mila euro, pari allo 0,54% dell’importo complessivo dei ricavi dichiarati.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".