Niente trasformazione del sottotetto se il regolamento impone il rispetto della destinazione naturale dell'immobile

Pubblicato il 25 ottobre 2013 Con la sentenza n. 24125 del 24 ottobre 2013, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano riconosciuto all'acquirente del sottotetto esistente in un condominio la possibilità di mutare la destinazione d'uso del locale ed adibirlo ad abitazione.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, accolto le ragioni avanzate dagli altri condomini i quali si erano opposti ai lavori di adeguamento del locale che, nel contratto di compravendita e nel regolamento condominiale, era destinato ad essere utilizzato come magazzino.

Secondo la Suprema corte, le norme contenute nei regolamenti condominiali posti in essere per contratto possono imporre limitazioni al godimento e alla destinazione d'uso degli immobili di proprietà esclusiva dei condomini. In tale contesto, è da considerare privo di valore l'eventuale uso comune di trasformare quel tipo di locale in abitazione.

La decisione dell'organo giudicante nel merito, in particolare, è stata ritenuta erronea per non aver tenuto conto dell'intero contenuto della clausola contrattuale finalizzata a imporre a ciascun condomino “il rispetto della destinazione naturale dei locali di proprietà esclusiva”.
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