In relazione ai reati di competenza del Giudice di Pace, non appare possibile applicare la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.
La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha infatti ribadito il principio secondo cui la esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p., introdotta con D. Lgs n. 28 del 16 marzo 2015, non è applicabile ai procedimenti davanti al Giudice di Pace, poiché in questi trova applicazione la diversa disciplina prevista dall'art. 34 D. Lgs n. 274 del 28 agosto 2000, da considerarsi norma speciale e quindi prevalente rispetto al codice penale.
Sebbene – chiarisce in particolare la Corte – la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto abbia natura sostanziale, mentre i rapporti tra procedimenti, regolando istituti di carattere processuale, potrebbero non precludere in astratto l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. dinnanzi al giudice di pace, gli elementi di cui all'art. 34 D. Lgs 274/2000 non risultano del tutto sovrapponibili rispetto alla neo introdotta disposizione del codice penale, che non contiene né assorbe la prima, registrandosi anzi un considerevole scollamento tra le stesse, con la inevitabile conseguenza che l’art. 34, in considerazione della sedes materiae, si caratterizza per essere una disposizione speciale rispetto a quella codicistica di cui all'art. 131 bis c.p., sia pure ratione temporis successiva.
Difatti, a norma dell’art. 34 D. Lgs 274/2000 il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità ed il grado della colpevolezza, non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di famiglia, di lavoro, di studio o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato.
Proprio detto pregiudizio - specifica la Corte con sentenza n. 13093 del 31 marzo 2016 - costituisce invece elemento estraneo all'ambito di operatività della disposizione ex art. 131 bis c.p., per la quale non hanno alcun rilievo, invece, l’interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento e neppure il diritto potestativo dell’imputato a non avvalersi dell’istituto.
Si ricorda infatti che l’art. 131 bis c.p. esclude la punibilità quando, per le modalità della condotta o per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità ed il comportamento non risulta abituale.
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