Niente tattiche dilatorie col collega avvocato

Pubblicato il 18 gennaio 2012 Con sentenza n. 529 del 17 gennaio 2012, le Sezioni unite civili di Cassazione hanno spiegato che, nell'ambito del procedimento disciplinare a carico dell'avvocato per scorrettezza nei confronti di un collega, non esiste il vincolo per il Consiglio nazionale forense di definire l'illecito “quale scaturisce dal testo delle disposizioni del codice deontologico forense”, potendo individuare l'esatta configurazione della violazione “tanto in clausole generali richiamanti il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto in diverse norme deontologiche, o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme”.

Sulla scorta di detto assunto la Suprema corte ha confermato la sanzione disposta dal Cnf a carico di un avvocato che aveva posto in essere delle tattiche dilatorie – nella specie, aveva indotto il collega a credere che le somme contese fossero nella sua disponibilità, impedendo così l'attivazione di una procedura di recupero -ritenute illecite.

Il comportamento tenuto – conclude la Corte – era stato “strumentale per ritardare la realizzazione del diritto altrui facendo divenire il collega di controparte strumento inconsapevole della realizzazione del disegno dilatorio”.
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