Niente tassa sulla pubblicità per la targa dell'avvocato
Pubblicato il 17 luglio 2010
La Sezione tributaria della Cassazione, con sentenza n. 16722 del 17 luglio 2010, ha ritenuto esente dalla tassa sulla pubblicità la targa, contenente i nomi, il tipo di attività e il luogo di ubicazione dello studio, esposta da un avvocato dinanzi al proprio ufficio.
Per la Corte, “in ossequio ai richiamati principi del diritto comunitario, non è ammissibile che l'avvocato (e il libero professionista in genere) possa essere soggetto, nella materia de qua, ad un regime fiscale differenziato (e più gravoso) rispetto a quello riservato a coloro che svolgono una qualsiasi altra attività economica (in regime concorrenziale)”.
Anche se la norma di esenzione, richiamando le attività commerciali e quelle di produzione di beni o servizi, sembra riferibile, in senso letterale, alle sole attività esercitate dall'imprenditore e non anche a quelle svolte dal libero professionista, “nell'ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento e costituisce un'attività economica qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi su un mercato determinato”. E' quanto si desume – conclude la Corte – dalla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia.