Niente servitù se la fognatura è nuova
Pubblicato il 01 ottobre 2012
La Corte di cassazione, con la
sentenza n. 14582 del 2012, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto le doglianze del proprietario di un immobile volte a far dichiarare l’illegittimità di una nuova condotta fognaria che, attraversando il proprio fondo, collegava il fabbricato di proprietà dei vicini con il fondo di proprietà dei terzi.
Una volta costituitisi, i vicini avevano assunto di essersi limitati a sostituire la vecchia fognatura preesistente, per la quale esisteva una servitù, con il consenso dell’allora proprietario dell’immobile. Secondo i giudici di Cassazione, tuttavia, questo nuovo manufatto affiancava e non sostituiva quello preesistente.
E quand’anche il rifacimento della condotta non configurasse una nuova servitù invocando la sopravvenuta inutilizzabilità della vecchia condotta – conclude inoltre la Corte –
“dovrebbe pur sempre ravvisarsi, nella fattispecie, un inammissibile aggravamento della servitù stessa, considerato che al divieto di aggravare l’esercizio della servitù si può contravvenire, non solo attraverso la costruzione, ma anche la modificazione delle opere materiali già destinate al normale funzionamento della servitù stessa”.