Niente ristrutturazione in assenza degli elementi strutturali
Pubblicato il 15 novembre 2010
Nel testo della sentenza n.
35390 del 30 settembre 2010, la Corte di cassazione interviene per ribadire come il concetto di ristrutturazione edilizia postuli necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, di strutture orizzontali e di copertura. Senza questi elementi strutturali
“non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata”; ne deriva che la ricostruzione effettuata su ruderi non costituisce ristrutturazione, ma nuova costruzione.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, a loro volta, presuppongono l'esistenza nel suo complesso di un fabbricato sul quale intervenire. E ciò in quanto gli stessi sono finalizzati al recupero degli immobili nella loro attuale consistenza e nell'ambito degli spazi concretamente identificabili. Così, quando nel corso dell'esecuzione dei lavori le strutture portanti del manufatto vengano meno, anche se per un fatto accidentale ed involontario quale un improvviso crollo, la loro riedificazione non può più dirsi rientrante nel concetto di restauro o di risanamento conservativo,
“giacché le opere edilizie in concreto eseguite (già il gettito delle nuove fondazioni in calcestruzzo), determinano la realizzazione di un edificio radicalmente e qualitativamente diverso dal precedente”.
Sulla scorta di tali principi, la Corte di legittimità ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano disposto il sequestro di un immobile autorizzato ad un intervento di attività edilizia asseritamente finalizzato al recupero di un'attività agricola originaria.
Sempre in tema di ristrutturazione, con altra sentenza, la n.
19287 del 7 settembre 2009, la Cassazione civile ha sottolineato il discrimine esistente tra gli interventi di semplice ristrutturazione, quando cioè gli stessi,
“comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un fabbricato le cui componenti essenziali, quali muri perimetrali, strutture orizzontali e copertura siano rimasti inalterati", e quelli di ricostruzione caratterizzati dal fatto che
"le componenti dell'edificio, per evento naturale o per fatto umano, siano venute meno e l'intervento successivo non abbia comportato alcuna variazione rispetto alle dimensioni originarie dell'edificio, con particolare riferimento alla volumetria, alla superficie di ingombro occupata e all'altezza". Qualora, poi, -continua la Corte - uno di questi ultimi elementi venga ad aumentare si è presenza di una nuova costruzione, da considerare tale agli effetti del computo delle distanze rispetto agli immobili contigui.