Niente risarcimento per apprendista illegittimamente licenziato

Pubblicato il 18 luglio 2017

L’apprendista che sia stato illegittimamente licenziato, non ha diritto a vedersi corrispondere l’indennità risarcitoria per l’irregolarità del recesso.

E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro, respingendo le ragioni di un apprendista tornitore che aveva impugnato il licenziamento intimatogli dalla società datrice per ragioni disciplinari ed a cui i giudici di merito avevano riconosciuto un’indennità risarcitoria derivante dalla accertata illegittimità - inefficacia del licenziamento.

Struttura bi-fasica del contratto di apprendistato

Indennità invece negata – su ricorso della società - dalla Corte Suprema, secondo la quale il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bi – fasico, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra una prestazione di lavoro e la retribuzione si aggiunge, con funzione specializzante, lo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale); mentre la seconda fase - solo eventuale perché condizionata dal mancato recesso ex art. 2128 c.c. – rientra nel tradizionale assetto del rapporto di lavoro subordinato.

Orbene – concludono gli Ermellini con sentenza n. 17373 del 13 luglio 2017 – proprio la suindicata struttura ha quale effetto immediato la non applicabilità al contratto di apprendistato, in caso di licenziamento intervenuto in pendenza del periodo di formazione, della disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a termine.

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