Niente rinvio da parte della Regione

Pubblicato il 22 marzo 2010
La Consulta – sentenza n. 101 depositata il 17 marzo 2010 – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e 4, 5 e 6 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1, dell’articolo 58, comma 1, della Legge del Friuli-Venezia Giulia n. 5/2007 con cui la Regione di specie prevede che i Comuni provvedano al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con applicazione della procedura transitoria sino all’adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy