Il difensore di fiducia o d’ufficio dell’imputato o dell’indagato non munito di procura speciale, non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, ove ha ritenuto, nel giudizio sottoposto al suo esame, che il Tribunale del riesame abbia errato nel ritenere valida ed efficace la dichiarazione di rinuncia alla richiesta di riesame fatta in udienza dal difensore di fiducia privo di procura speciale e senza la presenza dell’indagato e, conseguentemente, nel dichiarare inammissibile l’impugnazione, invece di esaminarla nel merito.
E’ difatti evidente – puntualizza la Corte con sentenza n. 12603 del 25 marzo 2016 – che il comportamento dell’interessato detenuto che dichiari di rinunciare solo alla sua presenza in udienza non può essere inteso come una certa ed inequivoca manifestazione di (implicita) volontà di rinuncia all'impugnazione o di ratifica della dichiarazione del difensore
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".